Statuto

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Art. 1. È costituita l’associazione denominata

Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

L’associazione non ha fini di lucro o commerciali, bensì di sviluppo culturale e promozione sociale, ed è indipendente da partiti politici, forze sociali, istituzioni ecclesiali.

Art. 2. L’associazione ha sede a San Lazzaro di Savena (Bologgna), in via Di Vittorio n. 26.

Su determinazione del Consiglio direttivo, potranno essere istituite sedi secondarie anche in altri comuni.

Art. 3. L’Associazione ha per scopo di portare il suo contributo, con l’azione collettiva e mediante quella dei singoli soci, allo sviluppo della vita teatrale in Italia, con particolare riguardo agli aspetti culturali, sociali e comunitari.

A tal fine, l’associazione si propone di operare, in rapporto di collaborazione e di autonomia dialettica, tanto con le altre associazioni di critici dello spettacolo, quanto con le varie organizzazioni di operatori teatrali, con le forze rappresentative del mondo del lavoro e della scuola, con le for-me di vita associativa di base e con le organizzazioni di spettatori che possano essere cointeressate a tale azione.

L’associazione si propone di contribuire al progresso dell’attività teatrale in Italia in tutti i suoi aspetti, di salvaguardare la libera attività dei critici e difenderne gli interessi morali, di adempiere ad ogni funzione di rappresentanza dei soci in Italia e all’estero, di allacciare rapporti con le analoghe organizzazioni straniere.

A tale scopo, l’associazione promuove, anche in collaborazio-ne con altri soggetti, iniziative e manifestazioni quali, a titolo esemplificativo, convegni, attività editoriali, l’ideazione, organizzazione e conferimento di premi, scambi con operatori stranieri, mostre, conferenze, corsi.

L’associazione non intende proporre orientamenti di tipo politico né intende accettare condizionamenti politici.

È espressamente esclusa ogni finalità di lucro. L’associazione non ha ad oggetto principale od esclusivo lo svolgimento di attività commerciali, ai sensi di legge.

Art. 4. La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà della associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;

d) da eventuali contributi erogati dall’Unione Europea, da organismi internazionali, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

f) dalle quote degli associati;

g) da proventi di eventuali prestazioni di servizi convenzionati;

h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

i) da proventi di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste o sottoscrizioni anche a premi;

l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché compatibili con le finalità dell’associazione.

Per la realizzazione del suo scopo e finalità, l’Associazione potrà affittare ed acquistare immobili da adibire a sede sociale, affittare od acquistare beni mobili od immobili da utilizzare o da mettere a disposizione dei soci.

Art. 6. L’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il consuntivo economico dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno seguente.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione all’Assemblea, unitamente al programma delle attività per il nuovo esercizio e al preventivo delle spese.

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno. Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma sono depositati presso le sede dell’associazione, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere impiegato a favore delle attività statutarie.

Soci

Art. 8. Possono far parte dell’associazione i critici drammatici che esercitano o hanno esercitato continuativamente la loro attività nella stampa quotidiana o periodica, su testate on-line, alla radio o alla televisione; gli studiosi che, nelle università, negli organismi teatrali o nella libera elaborazione degli studi, dedicano al teatro un interesse non marginale; tutti coloro che si sono distinti per rigore e competenza nel campo della comunicazione e promozione teatrale.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

– soci ordinari: i critici e gli studiosi di cui ai commi precedenti;

– soci onorari: tutti coloro che condividono finalità e impegno dell’associazione e si sono distinti per chiara fama nel campo degli studi, della promozione, comunicazione, diffusione e divulgazione culturale, relativamente al campo del teatro e delle arti performative in genere.

Coloro che intendono diventare soci dovranno fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione nella misura e nei tempi stabiliti annualmente dal Consiglio.

Il Consiglio vaglia la domanda di ammissione, eventualmente procedendo all’esame della documentazione richiesta in base a regolamento da deliberare dallo stesso Consiglio e sottoporre per approvazione all’Assemblea dei soci. In caso di diniego, il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato al richiedente.

L’adesione dell’associato è a titolo personale e non implica alcun coinvolgimento dell’istituzione o movimento a cui eventualmente appartenga.

Gli associati, i cui nominativi sono tenuti in un apposito e-lenco tenuto a cura del Consiglio direttivo e aggiornato ogni anno alla chiusura dell’esercizio, godono di parità di dirit-ti, a qualunque categoria essi appartengano.

Art. 9. Gli associati hanno diritto di partecipare alle mani-festazioni o alle attività da essa promosse ed organizzate.

I soci hanno l’obbligo di concorrere all’attuazione degli scopi statutari dell’associazione; di osservare le disposizioni dello statuto, le decisioni dell’Assemblea e le deliberazioni del Consiglio direttivo; di versare alla scadenza la quota associativa.

La qualità di socio non è trasferibile e la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 10. La qualità di associato si perde per dimissioni, radiazione o decesso.

Le dimissioni sono libere e possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota per l’anno sociale in corso.

La radiazione può avvenire:

a) per ingiustificata morosità nel pagamento della quota protratta per oltre quattro mesi dalla scadenza;

b) per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente sta-tuto;

c) per condotta incompatibile con le finalità dell’associazione e con le direttive generali di essa, ivi incluse le violazioni delle norme di correttezza e imparzialità nell’esercizio delle attività critica, di ricerca e studio;

d) per interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

e) per condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Consiglio direttivo con decisione scritta e motivata.

La perdita della qualità di associato non dà alcun diritto sui beni dell’Associazione, neppure limitatamente agli eventuali apporti fatti.

La perdita della qualità di socio comporta decadenza immediata dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

L’eventuale riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualità di associato. Nel caso delle cause di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, deve intercorrere almeno un anno dalla loro cessazione.

Organi dell’Associazione

Art. 11. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) due vicepresidenti.

Tutte le cariche sono volontarie, elettive e gratuite.

Assemblea

Art. 12. L’Assemblea è composta da tutti gli associati maggiori d’età, qualunque sia il tempo della loro ammissione, purché deliberata almeno sei mesi prima della data dell’adunanza.

Essa rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Nessun associato può essere portatore di più di una delega.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, con avviso scritto, recante l’ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima agli associati, a cura del Presidente.

Ai fini della regolarità della convocazione, è ammesso ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta comunicazione della riunione.

Il Presidente ovvero un terzo degli associati, dietro richiesta motivata, possono convocare Assemblee straordinarie nel corso dell’anno con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano ovvero dall’altro Vicepresidente. In mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea.

Nel caso di approvazione di modifiche allo statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 13. Spetta esclusivamente all’Assemblea, oltre ad ogni questione che non sia espressamente demandata dallo statuto agli altri organi dell’associazione:

a) il voto delle direttive dell’attività dell’Associazione per l’anno sociale seguente;

b) la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo;

c) l’approvazione delle modifiche dello statuto, l’eventuale scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’associazione, con contestuale nomina, negli ultimi due casi, di uno o più liquidatori;

d) la discussione ed il voto sul bilancio preventivo e consultivo.

Consiglio direttivo

Art. 14. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso è composto da sei membri più un Presidente, scelti fra gli associati che siano iscritti all’associazione da almeno due anni, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno, alla prima riunione utile, due Vicepresidenti, con le funzioni di cui all’articolo 18.

Il Consiglio direttivo nomina anche al suo esterno, ma comunque tra i soci, un segretario.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, a seguito di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, subentra nella carica il socio che abbia riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In difetto, provvede l’Assemblea alla prima adunanza utile.

I consiglieri così cooptati o nominati durano in carica per il periodo rimanente al Consiglio direttivo originariamente eletto, e cessano al cessare di questo.

Qualora i consiglieri dimissionari o decaduti siano la maggioranza del Consiglio direttivo stesso, il Consiglio decade e provvede senza indugio a convocare un’Assemblea che elegga un nuovo Consiglio.

Il Consiglio decade anche qualora venga meno il Presidente.

Art. 15. Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale o in altro luogo ritenuto idoneo, anche all’estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al preventivo ed all’ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16. Il Consiglio deve, oltre a quanto stabilito dalla legge o dal presente statuto:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;

b) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

c) emanare regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione;

d) attuare gli indirizzi dell’Assemblea.

Qualora particolari necessità lo richiedano e in relazioni a compiti o atti determinati, il Consiglio direttivo può delegare uno o più suoi membri, o uno o più soci dell’associazione. Può inoltre istituire commissioni per lo studio e la realizzazione di particolari progetti o incarichi.

Il coordinamento dell’attività dei gruppi di lavoro e delle commissioni è svolto dal Consiglio direttivo al quale, in prima istanza, essi riferiscono circa i risultati raggiunti.

Presidente

Art. 17. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità.

Il Presidente, su delibera del Consiglio, può rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Vicepresidenti

Art. 18. I Vicepresidenti affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Vicepresidente più anziano fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Disposizioni finali

Art. 19. In caso di scioglimento, i beni di qualunque natura costituenti il patrimonio dell’Associazione, una volta saldati tutti i debiti, saranno devoluti ad associazioni o enti che perseguano fini di utilità sociale, possibilmente analoghi ai propri.

Art. 20. Eventuali controversie tra associazione, organi dell’associazione e associati, sorte in dipendenza del rapporto associativo, sono sottoposte in prima istanza al Consiglio direttivo, che provvederà a un tentativo di conciliazione.

Qualora l’intervento del Consiglio direttivo risultasse infruttuoso, o qualora il Consiglio stesso sia parte in causa, le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di

o, in sua assenza, dal Presidente del Tribunale di

su istanza della parte più sollecita ed entro 30 giorni.

Il collegio giudica inappellabilmente secondo diritto e secondo i principi dell’equità, senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla costituzione formale del collegio.

La decisione include l’attribuzione dell’onere delle spese dell’arbitrato.

Il ricorso alla clausola compromissoria deve essere segnalato alla controparte a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 21. Per quanto non espressamente disposto, si fa riferimento alla legge vigente.

Torna in alto